giovedì 18 settembre 2008

MOZIONE SULL'AGRICOLTURA CAIVANESE

ATTO DI INDIRIZZO SULL’AGRICOLTURA

Il Consiglio Comunale

Premesso, che il Comune di Caivano ha approvato il Parco Agricolo dei Regi Lagni;
Considerato, che ha anche approvato il regolamento sulla DE.CO., denominazione comunale dei prodotti agricoli caivanesi e loro valorizzazione;
Considerato inoltre, che il Comune di Caivano è Comune anti ogm;
Considerato infine, che, nell’ultima finanziaria, è stata approvata la norma per favorire il consumo di prodotti a cosiddetto kilometro zero, prodotto, quindi, in loco, il che presuppone una politica di sostegno ai prodotti agricoli caivanesi (ovviamente non in contrasto con le norme comunitarie)


Delibera il seguente atto di indirizzo

- L’Amministrazione comunale individua la realizzazione del Parco agricolo dei regi Lagni come opzione strategica del Comune di Caivano;
- Il Comune sostiene ogni attività agro-alimentari riferite a prodotti, loro trasformazioni anche a carattere artigianale, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazioni, in particolare:
a) Nel promuovere un’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuovere la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l’istituzione di un Albo Comunale delle produzioni agro-alimentarie di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
b) Nell’intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente comma sia meritevole di attenzione;
c) Nel promuovere e sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell’ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
d) Nel rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l’origine del prodotto oltre alla sua composizione, anche attraverso analisi di laboratorio che ne attestino la sicurezza.
- Il Comune garantisce la fruizione gratuita nel Mercato comunale di prodotti riconosciuti con le De.C.O. per la vendita diretta dei prodotti stessi. Lo spazio predisposto si chiamerà con scritta ben evidenziata “Mercato della freschezza- prodotto caivanese”.
- Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione la domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta, della denominazione di prodotto tipico e tradizionale di cui ai D.Lgsvo 173/98 e D.M. 350/99, della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
- Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
- Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, STG, prodotto tipico e tradizionale di cui al D.Lgsvo 173/98 e D.M. 350/99, il Comune interverrà per agevolare l’iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di tre anni, a meno che non sia stata avviata la procedura attraverso gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente.
- Il Comune favorisce e sostiene la realizzazione di Gruppi di Acquisto Solidali, regolarmente costituiti, stabilendo un finanziamento annuale congruo con le compatibilità di bilancio, sempre che il GAS si approvvigioni almeno per un terzo dei prodotti iscritti nell’elenco comunale dei prodotti DE.CO.
- Il Comune favorisce l’applicazione in particolare degli artt. 14 e 15 del DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.” Pubblicato su GU n. 137 del 15-6-2001- Suppl. Ordinario n.149 sui “Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni” e sulle “Convenzioni con le pubbliche amministrazioni” che, ad ogn i buon fine si riportano integralmente di seguito.

Art. 14. Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari locali
2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.
3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarita' delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attivita' di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.
- Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):"Art. 119. - 1. In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonche' convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.".

Art. 15. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
1. Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in forma associata.


Caivano 18.09.2008

Vincenzo Falco

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