lunedì 11 agosto 2008
Gas, facilitazioni dalla legge finanziaria 2008
La legge finanziaria 2008 contiene i commi da 266 a 268 dedicati ai GAS. Qui sotto trovate i commenti "tecnici" di due giornali e quelli del gruppo di lavoro dei GAS sugli aspetti fiscali. * Italia Oggi - Speciale Guida alla Finanziaria 2008 (in edicola dal 16.1.08) - pag. 176 - Commento ai cc. 266-268 della Finanziaria 2008"CC. 266-268:Istituita la figura dei G.a.s., per i quali vengono introdotte disposizioni fiscali di favore.Sono definiti tali le associazioni non lucrative costituite per acquistare e distribuire beni agli aderenti, senza alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sosenibilità ambientale.Le attività svolte da questi soggetti nei confronti dei propri aderenti non si considerano commerciali né agli effetti dell'iva né agli effetti dell'imposizione diretta (fermo il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, 7°c. dpr 633/72 e 148 TUIR: democrazia interna, vincoli patrimoniali di non distribuzione utili, ecc.)."* Il Sole 24 Ore - Documenti - La Manovra Finanziaria (24.12.07) - pag. 55 - Commento ai cc. 266-268 della Finanziaria 2008:"CC. 266-268:Istituiti i g.a.s.,Le loro attività rivolte agli aderenti non sono commerciali ai fini Iva e Imposte dirette."* * * * * * * * * * *COMMENTI AI COMMI 266-268 DELLA FINANZIARIA 20081) La "nuova" norma ha, di fatto, natura "interpretativa" e non innovativa. Per come è stato argomentato l'intervento del legislatore (cfr. relazione accompagnatoria all'emendamento, predisposta dall'ufficio giuridico della senatrice De Petris: unica ratio legis di fatto rinvenibile sul punto), i cc. 266 e 267 regolamentano - una volta per tutte - l'attività di chi é già costituito (o si costituirà) in associazione/ente-soggetto associativo/ENC/ecc. (che deve rispettare le condizioni già note di cui all'art. 4/iva e art. 148/imposte redditi, ovvero con statuto contenente determinati requisiti, registrato c/o Ag. Entrate, ecc.) come già succedeva prima del 31.12.07.Nota: già prima della Finanziaria 2008 le associazioni GAS richiedevano il solo codice fiscale e non aprivano P. Iva, proprio perché già si riteneva, a titolo interpretativo, che la loro attività non rilevasse a fini "commerciali".2) I gruppi informali - che agivano e agiscono come "gruppi di persone/amici/parenti non costituite in associazione" - gestite con il criterio della intestazione dei singoli acquisti ai codici fiscali delle diverse persone fisiche al solo fine di consumo personale - non sono da considerarsi "enti/soggetti associativi" ai sensi dei cc. 266 e 267 dell'art. 1 della Finanziaria 2008 (non hanno mai redatto un atto costitutivo - in quanto informali - non hanno uno statuto, né l'hanno mai registrato - non hanno obblighi - operano senza codice fiscale "di un ente terzo" e senza P. Iva) e quindi non sono ente/soggetto associativo (ai fini fiscali).3) Il testo sostanzialmente dice che "la successiva distribuzione di beni (precedentemente acquistati dal Gas pagando regolarmente Iva ai fornitori, ove dovuta) ai soli aderenti al Gas, effettuata senza ricarico, non é considerata "attività commerciale" rilevante ai fini Iva/II.DD (se sono rispettate le condizioni di cui all'art. 4/Iva e 148/TUIR)".Quindi:Chi si costituisce in associazione/ente associativo (la nozione é rimasta indistinta per farci star dentro le più svariate forme giuridiche - Ass. culturali / APS/ ecc.) sa ora (definitivamente) cosa fare, senza più dubbi sulla relativa formalizzazione e gli obblighi relativi (che - peraltro - in via interpretativa - ritenevamo già prima sussistere).Nulla cambia per chi gestisce a livello informale e "privato" un'attività di acquisto solidale con altre persone/parenti/amici (e non é costituito in associazione/ente associativo).Il gruppo informale é e rimane certamente, a livello etico, comunque un "Gas": per tutto quello che rappresenta, per le persone che gli danno vita, per la carta dei valori in cui chi ne fa parte si riconosce, per l'attività di rete in Retegas ... ma purtroppo il gruppo informale soffre legislativamente - da sempre - tutti i limiti della propria "invisibilità esterna": non può avere (e non lo poteva avere neanche prima!) "riconoscimento" fiscale, non può stipulare contratti, non può interloquire o essere riconosciuto (dalla maggior parte degli) enti locali, ecc. ecc.Infine, avere un riconoscimento giuridico dei GAS può facilitare la strada ad un soggetto istituzionale (in particolare un Ente Locale) che voglia intraprendere progetti, iniziative di promozione o di sostegno per questa forma di acquisto consapevole.
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